Inserisci i tuoi ricavi e scopri in tempo reale imposta sostitutiva, contributi INPS e reddito netto della tua Partita IVA. Gratis, senza registrazione, aggiornato alla normativa 2026.
Nel regime forfettario non si deducono i costi reali: il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi incassati per un coefficiente di redditività fisso, che dipende dal codice ATECO dell'attività. Su questo imponibile si versano prima i contributi previdenziali INPS (interamente deducibili), poi sulla base rimanente si applica l'imposta sostitutiva: 15% in via ordinaria, oppure 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che rispettano i requisiti.
Il limite di ricavi per accedere e permanere nel regime è confermato a 85.000 € anche per il 2026. Superata questa soglia si passa al regime ordinario; oltre i 100.000 € l'uscita è immediata nell'anno stesso.
| Settore (gruppo ATECO) | Coefficiente |
|---|---|
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie | 78% |
| Altre attività economiche | 67% |
| Intermediari del commercio | 62% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
| Commercio, alloggio e ristorazione, industrie alimentari | 40% |
Seleziona la tua attività: il calcolatore qui sotto si imposta da solo con settore e previdenza corretti.
Stima con metodo storico: assume che imposta e contributi dell'anno in corso restino gli stessi anche il prossimo anno. Per artigiani e commercianti, solo la parte eccedente il minimale segue le scadenze di giugno/novembre; i contributi fissi sul minimale si versano comunque in 4 rate trimestrali autonome, indicate qui sotto separatamente.
Stessi ricavi e stesso coefficiente, gestione previdenziale diversa — quattro scenari a confronto.
Confronto senza eventuali agevolazioni contributive aggiuntive (35%/50%), per un raffronto omogeneo. Cassa professionale mostrata con aliquota di esempio 15%.
Hai deciso di partire? Scopri come aprire la tua Partita IVA passo dopo passo: moduli giusti, tempi reali e costi da mettere in conto.
Scopri come aprire la tua P.IVA →Oltre alle gestioni previdenziali, un'altra domanda frequente è se convenga di più restare forfettari o aprire una società. Sotto gli 85.000 € di ricavi, se prelevi tutto l'utile, il forfettario tassa una volta sola mentre la SRL tassa due volte (società + dividendo): il vantaggio del forfettario può superare i 15.000 € annui. La SRL torna in vantaggio oltre il limite, o se lasci l'utile investito in azienda. Leggi il confronto completo con i numeri →
Si paga un'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di una nuova attività. L'imposta si calcola sul reddito imponibile (ricavi × coefficiente di redditività) al netto dei contributi INPS versati.
I professionisti senza cassa versano il 26,07% dell'imponibile alla Gestione Separata (circolare INPS n. 8/2026), senza minimi fissi. Artigiani e commercianti versano contributi fissi sul minimale di 18.808 € (24% artigiani, 24,48% commercianti, più 0,62 €/mese di maternità) e la stessa aliquota sulla parte eccedente (circolare INPS n. 14/2026). I forfettari possono chiedere la riduzione del 35%; chi si è iscritto per la prima volta nel 2025 può avere la riduzione del 50% (non cumulabili).
Conviene quasi sempre a chi ha pochi costi reali rispetto al forfait riconosciuto e fattura sotto gli 85.000 €. Con molti costi deducibili o clienti esteri prevalenti, va valutato il regime ordinario con un professionista.
Sì. L'imposta sostitutiva del 5% o 15% sostituisce già IRPEF, addizionali regionali, addizionali comunali e IRAP: sul reddito da Partita IVA forfettaria queste imposte non si pagano affatto. Fanno eccezione eventuali altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (es. uno stipendio da dipendente), che restano tassati separatamente.
Il 5% richiede tre condizioni insieme: non aver svolto un'attività simile nei 3 anni precedenti; se subentri in un'attività esistente, ricavi dell'ultimo anno del cedente sotto 85.000 €; se prosegui un lavoro per lo stesso committente, che non sia mera prosecuzione (eccetto praticantato obbligatorio). Se manca una condizione, è 15% dal primo anno.
Sì. Chi ha una cassa privata (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM, ENPAP...) versa i contributi soggettivi alla propria cassa invece che all'INPS, con aliquote indicative dal 10% al 20% a seconda della cassa. Sono deducibili dal reddito imponibile come gli altri contributi.
Con metodo storico, l'acconto su imposta (e sui contributi Gestione Separata) è il 100% dell'anno precedente: sopra 257,52 € si versa 40% a giugno e 60% a novembre; tra 51,65 € e 257,52 € tutto a novembre; sotto 51,65 € nessun acconto. Per artigiani e commercianti, questo schema vale solo per i contributi eccedenti il minimale: i contributi fissi sul minimale si versano sempre in 4 rate trimestrali autonome (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio), indipendenti da queste scadenze. Nel primo anno di attività non si versano acconti, ma le rate fisse trimestrali restano comunque dovute.
35.000 €. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la soglia elevata (rispetto ai 30.000 € originari) per il reddito da lavoro dipendente o pensione dell'anno precedente, oltre la quale non si può accedere o restare nel regime, salvo cessazione del rapporto di lavoro.
Fino a 85.000 € di ricavi, se prelevi tutto il guadagno il forfettario vince quasi sempre: tassa una volta sola, mentre la SRL tassa due volte (IRES 24% + IRAP 3,9% sulla società, poi 26% sul dividendo al socio), per un carico complessivo del 44-47%. La SRL conviene oltre gli 85.000 €, se lasci l'utile investito in azienda, o per la responsabilità patrimoniale limitata.
No: è una simulazione informativa basata sui parametri 2026. Non considera regimi contabili ordinari, ravvedimento operoso o redditi da più fonti. Per la tua situazione specifica rivolgiti a un commercialista.
Se l'attività è genuinamente sporadica e non abituale, fino a 5.000 € lordi annui complessivi non sono dovuti contributi INPS: si può operare con una ricevuta per prestazione occasionale, senza Partita IVA. Resta obbligatoria la ritenuta d'acconto del 20% del committente, recuperabile in dichiarazione. Vale solo se il lavoro non è ricorrente né organizzato — altrimenti la Partita IVA serve comunque, a prescindere dall'importo. Non è un parere legale: valuta la tua situazione con un commercialista.